Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.L.VO 28 agosto 2000 n.274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001
Il giudice di pace può applicare su richiesta dell'imputato, la pena di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retributiva in favore dalla collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato